Questo documento che raccoglie le linee guida per lâindagine e lâesame psicologico del minore è nato dalla collaborazione interdisciplinare di magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e medici legali nel corso del Convegno su âAbuso sessuale di minore: ruoli e responsabilitĂ â tenutosi a Noto nei giorni 6-9 giugno 1996.
LINEE GUIDA PER LâESAME DEL MINORE IN CASO DI ABUSO SESSUALE
1. Nellâespletamento delle sue funzioni lâesperto deve utilizzare metodologie scientificamente affidabili e rendere espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati.
2. Allâesperto non deve essere sottoposto un quesito volto allâaccertamento della veritĂ sotto il profilo giudiziario.
3. In caso di abuso sessuale intrafamiliare gli accertamenti dellâesperto devono essere estesi a tutti i membri del contesto familiare (compreso il presunto abusante) e, ove possibile, anche al contesto sociale del minore. Ove lâindagine non potesse essere espletata con lâampiezza sopra indicata, lâesperto deve dare atto dei motivi di tale incompletezza. Ă deontologicamente scorretto esprimere un parere senza aver esaminato il minore.
4. Lâesperto deve in ogni caso ricorrere alla videoregistrazione o, quanto meno, allâaudioregistrazione delle attivitĂ svolte, consistenti nellâacquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni comportamentali. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato.
5. Al fine di garantire nel modo migliore lâobiettivitĂ dellâindagine, lâesperto avrĂ cura di individuare ed esplicitare le varie e alternative ipotesi prospettabili in base allâesame del caso.
6. Nella comunicazione con il minore lâesperto deve:
a) garantire che lâincontro avvenga in tempo, modi e luoghi tali da assicurare la serenitĂ del minore e la spontaneitĂ della comunicazione;
b) evitare, in particolare, il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto che è oggetto dellâindagine.
7. Nel caso di pluralità di esperti, è opportuno favorire la concentrazione dei colloqui con il minore in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino.
8. Lâesperto deve rendere espliciti al minore gli scopi del colloquio, tenuto conto della sua etĂ e della capacitĂ di comprensione, evitando - in quanto possibile - di caricarlo di responsabilitĂ per quello che riguarda gli eventuali sviluppi del procedimento.
9. Deve tenersi conto che la sintomatologia da stress riscontrabile in bambini abusati è in genere rivelata da indicatori psico-comportamentali aspecifici, che, in quanto tali, possono rappresentare risposte a stress diversi dallâabuso quali, per esempio, quelli dovuti a conflitti o disagi intrafamiliari.
10. Nel procedimento penale, i ruoli dellâesperto, dello psicoterapeuta o psico-riabilitatore sono incompatibili.
11. Lâassistenza psicologica in giudizio al minore sarĂ affidata ad operatore specializzato e si svolgerĂ in tutte le fasi e presso tutte le sedi giudiziarie in cui il caso di abuso è trattato.
12. Lâassistenza psicologica prevista dallâart. 609 decies c.p. deve essere svolta da persona diversa dal consulente e non deve, interferire in alcun modo con lâattivitĂ dellâesperto. Lâassistente psicologico non potrĂ esprimere valutazioni sullâattendibilitĂ del minore assistito.
13. Gli esperti consigliano vivamente che, ove possibile, le dichiarazioni del minore vengano, fin dal primo momento, raccolte e opportunamente documentate (mediante video o fonoregistrazione) dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, con lâausilio di esperti e comunque tenendo presenti i principi contenuti in questa Carta.
Noto, 9 giugno 1996
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